Art. 80
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L'esattore puo' procedere sull'immobile che costituisce bene strumentale dell'azienda per il recupero dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonche' relative sopratasse, pene pecuniarie e interessi dovuti da tutti i precedenti titolari quando alla formazione dell'imponibile nei loro confronti hanno concorso i redditi derivanti dall'azienda ceduta. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 66.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva