Il decentramento delle competenze amministrative della direzione generale dell'ANAS ai compartimenti della viabilita' indicate nell'articolo 11, lettera a), della presente legge avviene entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quanto attiene alle seguenti materie: liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza, riscatti e computabilita' in pensione dei servizi indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dei periodi contributivi previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29. Resta ferma la competenza della direzione generale dell'ANAS di adottare, fino ad esaurimento, i provvedimenti derivanti dall'attuazione della legge 4 marzo 1982, n. 65, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52. E' abrogato l'articolo 54 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.
Testo vigente dal 3 aprile 1986
