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Per le linee destinate al trasporto delle merci, previsto nell'articolo 1, lettera b), il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere, mediante apposite convenzioni da stipulare di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per le partecipazioni statali, quando specifiche esigenze dell'economia nazionale rendano indispensabile l'avviamento di nuovi servizi, ovvero il mantenimento di determinate linee per le quali venga riconosciuta la momentanea impossibilita' di conseguire l'equilibrio economico della gestione:

  • a)per i nuovi servizi, un contributo annuo di avviamento pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento, per un periodo massimo di cinque anni;
  • b)per le linee da mantenere, una sovvenzione annualmente determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari. Le convenzioni relative alle sovvenzioni indicate nella lettera b) del comma precedente hanno durata annuale e possono essere rinnovate per un periodo massimo di cinque anni. L'eventuale ulteriore intervento finanziario dello Stato e' stabilito con apposita legge.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1974 al 24 luglio 1977

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