Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione deve essere sentito:

  • a)sui progetti di piani regolatori per i servizi di telecomunicazioni e relative, modifiche;
  • b)sul progetto di piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e relative modifiche;
  • c)sui progetti di piani regolatori dei servizi postali e relative modifiche;
  • d)sui programmi, annuali e pluriennali, di sviluppo, potenziamento, meccanizzazione e automazione dei servizi, predisposti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dai concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
  • e)sui piani tecnici esecutivi predisposti dai concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, in attuazione dei programmi di cui alla precedente lettera d), nonche' sui progetti di lavori e forniture di particolare entita' o che comportino l'introduzione di nuove tecniche, redatti dai concessionari medesimi;
  • f)sui programmi e piani di sviluppo e di automazione degli impianti e dei servizi di telecomunicazioni predisposti da amministrazioni statali e da enti pubblici;
  • g)sugli schemi di convenzioni e accordi con Governi ed organizzazioni estere, o enti internazionali o sovranazionali, interessanti i servizi di telecomunicazioni;
  • h)sugli schemi di convenzioni relative a concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
  • i)sugli schemi di norme e prescrizioni tecniche, di capitolati tecnici generali e speciali riguardanti le caratteristiche, la normalizzazione e l'omologazione di materiali, impianti ed apparecchiature di qualunque tipo impiegati dalle aziende postelegrafoniche o nei servizi di telecomunicazioni gestiti da amministrazioni statali e da enti pubblici;
  • l)sui progetti di lavori, di forniture, di meccanizzazione e di automazione relativi ai servizi gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per i quali sia obbligatorio il parere del consiglio di amministrazione;
  • m)sui criteri e sulle direttive per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione relativi ai servizi di telecomunicazioni gestiti dalle aziende postelegrafoniche e per il coordinamento di detti programmi con quelli predisposti dai concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
  • n)sui programmi di istruzione professionale di categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per le quali non sia previsto lo svolgimento di corsi a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Il Consiglio ha facolta' di proporre al Ministro per le poste e le telecomunicazioni indagini tecnico-economiche su problemi di rilevante interesse per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi postali e di telecomunicazioni. Il Consiglio esprime il parere su ogni altro argomento che gli sia deferito dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e puo' pronunziarsi sulle questioni, riguardanti direttamente o indirettamente le materie di propria competenza, che le amministrazioni dello Stato sottopongono al suo esame.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 826/1988

    Parametro
    14 luglio 1988

    RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA DI IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - PLURALISMO - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTÀ DI) - INFORMAZIONE. La riserva di cui all'art. 43 Cost., relativa alle trasmissioni televisive su scala nazionale, trova la sua unica ragion d'essere nella difesa del fondamentale principio del pluralismo dell'informazione, garantito dall'art. 21 Cost. - contro i pericoli di oligopoli o monopoli, derivanti da una serie di fattori tecnici ed economici, che consentirebbero al privato di esercitare, in posizione di preminenza, un'influenza sulla collettività incompatibile con le regole del sistema democratico e di comprimere indebitamente la generale libertà di manifestazione del pensiero; essa può essere abbandonata a condizione che il legislatore predisponga un efficace sistema di garanzie idonee ad attuare il pluralismo. In assenza di siffatto intervento del legislatore, poiché l'evoluzione della situazione di fatto ha dimostrato ampiamente che il rischio della formazione di un oligopolio privato in sede nazionale si è trasformato in realtà e poiché, d'altra parte, il pluralismo in sede nazionale non può in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato rappresentato da un soggetto unico o che comunque detenga una posizione dominante nel settore privato, la previsione legislativa che riserva allo Stato le trasmissioni televisive su scala nazionale non può ritenersi in contrasto con l'art. 21, Cost.. (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonché dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, sollevata in riferimento all'art. 21 primo comma Cost.). - cfr. S. nn. 148/1981, 59/1960, 225/1974

    Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 9 cost. · Art. 33 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 148/1981

    Parametro
    21 luglio 1981

    La diffusione di trasmissioni televisive e radiofoniche via etere su scala nazionale, quale servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale, puo` essere riservata allo Stato in vista del fine di utilita` generale costituito dalla necessita` di evitare l'accentramento dell'emittenza radiotelevisiva in monopolio od oligopolio privato. Tale necessita`, peraltro, non emerge soltanto in relazione alla maggiore o minore disponibilita` delle frequenze di trasmissione, ma attiene altresi` alla natura del fenomeno delle radioteletrasmissioni visto nel contesto socio-economico in cui esso e` destinato a svilupparsi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 1, 183, 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, con particolare riferimento per quest'ultima, all'art. 45 nonche` all'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, ed agli artt. 1, 2 e segg. della citata legge n. 103 del 1975, in riferimento agli artt. 21 e 43 della Costituzione). - cfr. S. nn. 59/1960; 46/1961; 105/1974; 225/1974; 226/1974; 202/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 43 cost. · Art. 1 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1975-12-10;693~art2 · fonte su Normattiva