Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e composto da:

  • a)il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni; il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; il direttore dell'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;
  • b)quattro dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei quali uno esperto in materia di costruzioni edili e impianti tecnologici; quattro dirigenti generali tecnici della Azienda di Stato per i servizi telefonici;
  • c)due esperti in scienza delle costruzioni;
  • d)nove esperti nel campo postale e delle telecomunicazioni o nelle discipline statistiche ed economiche, due dei quali prescelti tra i docenti universitari ordinari;
  • e)un magistrato del Consiglio di Stato;
  • f)un magistrato della Corte dei conti; tre tecnici designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; tre rappresentanti del Ministero della difesa; un rappresentante del Ministero dei trasporti; un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; tre rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; due esperti del Consiglio nazionale delle ricerche, di riconosciuta competenza nel settore delle telecomunicazioni e dell'automazione. I membri del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione non possono farsi rappresentare. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni puo' chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio, come membri straordinari, non piu' di due esperti nelle singole materie in discussione. Essi partecipano alle riunioni solo qualora si discuta delle materie di loro competenza. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni dovra' inoltre, su problemi di investimenti a carattere regionale, sentire la regione interessata. Il parere di questa ultima dovra' essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-10;693~art4 · fonte su Normattiva