Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sono designati, anno per anno, i presidenti ed i membri delle sezioni. Ogni sezione e' composta da almeno nove e da non piu' di quindici membri, compreso il presidente. I membri del Consiglio non possono far parte di piu' di due sezioni. I membri indicati alla lettera a) del precedente articolo 4 possono assistere anche ai lavori delle sezioni delle quali non facciano parte. Qualora sia nominato presidente di sezione uno dei membri di cui alla lettera b) del precedente articolo 4, il medesimo e' collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sono nominati il segretario dell'adunanza generale del Consiglio da scegliere tra i dirigenti delle aziende postelegrafoniche, ed i segretari delle sezioni, da scegliere tra il personale delle carriere direttive delle aziende medesime con qualifica inferiore a quella di primo dirigente.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-10;693~art6 · fonte su Normattiva