Art. 7 — Attribuzioni del presidente e dei presidenti delle sezioni e della giunta
Il presidente del Consiglio: convoca e presiede l'adunanza generale; assegna le questioni all'adunanza generale, alle singole sezioni o alla giunta, in relazione alla competenza per materia stabilita dal precedente articolo 3; designa i relatori per le questioni deferite all'esame dell'adunanza generale; puo' richiedere, per determinati affari, il parere congiunto di due sezioni, assumendo la presidenza della riunione convocata allo scopo; puo' investire l'adunanza generale, sentiti i presidenti delle sezioni, dell'esame di questioni che rientrano nella competenza di una singola sezione; puo' invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni in esame; puo' proporre al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio gli esperti di cui al penultimo comma del precedente articolo 4. I presidenti delle sezioni: convocano e presiedono le riunioni della sezione; coordinano l'attivita' ed i lavori della sezione; designano i relatori per le singole questioni deferite all'esame della sezione; possono invitare alle riunioni i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni demandate alla sezione. Il presidente della giunta esercita le stesse attribuzioni dei presidenti delle sezioni.
Testo vigente dal 31 dicembre 1975
