Art. 35 — Composizione del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
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Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 34 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli esercenti attivita' commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.
Testo in vigore dal 13 marzo 1989 al 1 gennaio 1997
