Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Art. 44 — Composizione dei comitati provinciali)
Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: "Presso ogni sede provinciale dell'Istituto e istituito un comitato composto da:
- 1)undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
- 2)tre rappresentanti dei datori di lavoro;
- 3)tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
- 4)il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro. Il titolare puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;
- 5)il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato il quale puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;
- 6)il dirigente della sede provinciale dell'Istituto".
Testo vigente dal 13 marzo 1989
