Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: "Presso ogni sede provinciale dell'Istituto e istituito un comitato composto da:

  • 1)undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
  • 2)tre rappresentanti dei datori di lavoro;
  • 3)tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
  • 4)il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro. Il titolare puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;
  • 5)il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato il quale puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;
  • 6)il dirigente della sede provinciale dell'Istituto".

Testo vigente dal 13 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art44 · fonte su Normattiva