Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2014 al 1 gennaio 2015. Leggi il testo vigente →

Il controllo parlamentare sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere. La Commissione vigila:

  • a)sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili ((anche con finalita' di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale));
  • b)sulla programmazione dell'attivita' degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;
  • c)sull'operativita' delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema ((previdenziale allargato)) con le linee di sviluppo dell'economia nazionale. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attivita' gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi. La Commissione assume le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza. La Commissione e costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2014 al 1 gennaio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art56 · fonte su Normattiva