Art. 11 — Personale
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Al fine degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, per la Cassa depositi e prestiti si fara' riferimento alle aziende autonome dello Stato. In attesa dell'attuazione della nuova disciplina di cui al comma precedente, per il trattamento economico del personale si applicano le norme di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Con l'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 11 della citata legge 29 marzo 1983, n. 93, dalla Cassa depositi e prestiti puo' essere corrisposto al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale, un premio di produzione al fine di accrescerne la produttivita'. Il premio e' attribuito a ciascun dipendente in relazione al grado di operosita' e rendimento e dell'apporto dato alla produzione. La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, la cui dotazione numerica ed i cui livelli funzionali sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro e previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la Commissione di vigilanza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura. In sede di prima applicazione, l'organico della Cassa depositi e prestiti non potra' essere superiore a 750 unita', ed a 28 dirigenti. In relazione alle funzioni da svolgere l'orario massimo di lavoro e' fissato in otto ore giornaliere ed in quaranta ore settimanali ed e' articolato secondo le esigenze della Cassa depositi e prestiti. Tutte le spese per il personale fanno direttamente carico al bilancio della Cassa depositi e prestiti.
Testo in vigore dal 19 maggio 1983 al 1 settembre 1987
