La rivalutazione, di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura tenuta alla amministrazione del trattamento di quiescenza di ciascun interessato, e l'onere relativo e' da essa ripartito tra le varie Camere di commercio, industria ed agricoltura presso le quali lo stesso ha prestato effettivo servizio, e per ciascuna in proporzione ai periodi di servizio prestato.

Testo vigente dal 28 febbraio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-02-07;72~art2 · fonte del testo