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Alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, e' conferita la tenuta di Capocotta ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano gia' in dotazione del Presidente della Repubblica. L'ampliamento della tenuta di Castelporziano e' dichiarato di pubblica utilita' e le relative opere sono dichiarate indifferibili ed urgenti. A tal fine e' autorizzata l'espropriazione dei beni compresi nell'area delimitata da un lato dal confine con l'attuale tenuta di Castelporziano, da un altro lato con la strada provinciale di Pratica di Mare, da un terzo lato dalla strada litoranea di Torvaianica e da un quarto lato dalla strada di congiunzione tra le due predette che corre sul confine che delimita il comune di Roma e il comune di Pratica di Mare. I termini di inizio e compimento dell'espropriazione e dei lavori sono stabiliti, rispettivamente, in tre e cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'indennita' di espropriazione e' determinata in base all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Per quanto non diversamente previsto si applicano le norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, numero 2359. Il procedimento di espropriazione e' iniziato dalla intendenza di finanza di Roma con la richiesta di determinazione dell'indennita' all'ufficio tecnico erariale. La stima dell'ufficio tecnico ha gli effetti della perizia giudiziaria. Competente per l'opposizione prevista dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e' la corte di appello di Roma. L'espropriazione e' pronunciata previo esperimento della procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Testo in vigore dal 29 luglio 1985 al 1 gennaio 2002

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 216/1990

    Questione infondata
    19 aprile 1990

    È legittimo il metodo, invero non frequente, di legiferare, anziché in via diretta, attraverso il richiamo a norma, specificamente individuata, di una precedente legge abrogata, il cui contenuto riviva in base alla nuova fonte di produzione. Legittimamente, dunque, l'art. 5, comma quinto, della legge n. 372 del 1985 ha assunto il contenuto della norma abrogata (art. 13) della legge n. 2892 del 1885 (per il risanamento di Napoli), ripristinandone l'operatività, al fine di disciplinare l'indennizzo dovuto per realizzare il previsto ampliamento della dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica.(punto 4.1 diritto)

    Art. 3 cost. · Art. 5 Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-07-23;372~art5 · fonte su Normattiva