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[1]Alla copertura dell'onere di lire 21.850.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Ministero della difesa sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto:

[2]cap. 111 (Esercito).................. L. 15.000.000 cap. 145 (Marina).................... L. 3.600.000 cap. 155 (Aeronautica)................. L. 2.750.000 All'onere di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Corpo della guardia di finanza sara' fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo suddetto. All'onere di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sara' fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 78 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo suddetto. All'onere di lire 1.800.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Corpo delle capitanerie di porto sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 61 (lire 1.450.000), 65 (lire 150.000) e 69 (lire 200.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per il periodo suddetto. Alla copertura dell'onere di lire 43.700.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Ministero della difesa sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai seguenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964:

[3]cap. 111 (Esercito).................. L. 31.000.000 cap. 145 (Marina).................... L. 7.200.000 cap. 155 (Aeronautica)................. L. 5.500.000 All'onere di lire 4.000.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Corpo della guardia di finanza sara' fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964. All'onere di lire 4.000.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sara' fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 78 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964. All'onere di lire 3.600.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Corpo delle capitanerie di porto sara' fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-02-05;26~art5 · fonte del testo