La misura del contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attivita' di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, viene elevata a lire 30.000. Il contributo di cui al primo comma del presente articolo e' corrisposto anche alle stesse condizioni in caso di decesso dei funzionari di pubblica sicurezza, delle ispettrici, delle assistenti di polizia e degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 agosto 1980, n. 466
3La L. 13 agosto 1980, n. 466 ha disposto (con l'art. 8) che "Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attivita' di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'articolo 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101, e' corrisposto fino a lire un milione".
Testo vigente dal 6 settembre 1980
