Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1968 al 6 settembre 1980. Leggi il testo vigente →

La misura del contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attivita' di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, viene elevata a lire 30.000. Il contributo di cui al primo comma del presente articolo e' corrisposto anche alle stesse condizioni in caso di decesso dei funzionari di pubblica sicurezza, delle ispettrici, delle assistenti di polizia e degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 5 marzo 1968 al 6 settembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-02-22;101~art2 · fonte su Normattiva