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L'articolo 5 della legge 25 marzo 1958, n. 329, e' sostituito dal seguente: "L'importo annuo della pensione, determinato in conformita' dell'articolo precedente, in nessun caso puo' essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso, ne' Inferiore a lire 390.000 annue per le pensioni dirette ed a "lire 260.000 annue per quelle indirette e di riversibilita'. La pensione annua e' divisa in 13 quote, di cui una sara' corrisposta in occasione delle festivita' natalizie".
Testo in vigore dal 11 giugno 1966 al 31 luglio 1975
