Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1966 al 31 luglio 1975. Leggi il testo vigente →

L'articolo 5 della legge 25 marzo 1958, n. 329, e' sostituito dal seguente: "L'importo annuo della pensione, determinato in conformita' dell'articolo precedente, in nessun caso puo' essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso, ne' Inferiore a lire 390.000 annue per le pensioni dirette ed a "lire 260.000 annue per quelle indirette e di riversibilita'. La pensione annua e' divisa in 13 quote, di cui una sara' corrisposta in occasione delle festivita' natalizie".

Testo in vigore dal 11 giugno 1966 al 31 luglio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1966-05-24;370~art2 · fonte su Normattiva