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Qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca variazioni in aumento o In diminuzione pari o superiori al 12 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1964, la misura della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo sara' variata in eguale proporzione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo i del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863. Analogamente si procedera' ad un ulteriore adeguamento delle pensioni ogni qual volta lo stesso indice medio annuo di cui al precedente comma avra' subito altra variazione in diminuzione o in aumento pari o superiore al 12 per cento rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione. La variazione di cui ai precedenti commi avra' decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima. Ogni qualvolta dovra' procedersi alla revisione della misura delle pensioni, ai sensi del presente articolo, la variazione sara' limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima revisione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si e' determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui e' compresa la decorrenza della pensione, ovvero dell'anno precedente, se la suddetta decorrenza sia, rispettivamente, posteriore o anteriore al 30 giugno. Il decreto che stabilisce le variazioni indichera' i mezzi con i quali far fronte all'onere derivante dagli aumenti in relazione al sistema tecnico-finanziario in base al quale e' regolato il Fondo.
Testo in vigore dal 11 giugno 1966 al 1 gennaio 1976
