Art. 4
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Con decorrenza dal 1 gennaio 1961 e' istituito, a favore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, un contributo pari al 2,60 per cento della retribuzione globale mensile e della tredicesima mensilita', percepite dai lavoratori iscritti al Fondo predetto. Detto contributo e' posto per due terzi a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori.
Testo in vigore dal 19 maggio 1962 al 22 aprile 1965
