Alla copertura dell'onere annuo derivante dalla presente legge, previsto in lire 35.350.000, sara' provveduto nell'anno finanziario 1965 mediante riduzione dei capitoli n. 2542 (lire 35.000.000) e n. 1204 (lire 350.000), degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri della difesa e delle finanze per detto esercizio, e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 2 febbraio 1966

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urn:nir:stato:legge:1965-12-30;1560~art8 · fonte del testo