Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008. 63 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In dipendenza dell'organico di cui all'art. 1, le guardie scelte di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di appuntato. Agli appuntati di pubblica sicurezza si applicano le disposizioni vigenti relative alle guardie scelte di pubblica sicurezza contenute nel regolamento del Corpo approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n 1629, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-07;43~art2 · fonte del testo