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In dipendenza dell'organico di cui all'art. 1, le guardie scelte di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di appuntato. Agli appuntati di pubblica sicurezza si applicano le disposizioni vigenti relative alle guardie scelte di pubblica sicurezza contenute nel regolamento del Corpo approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n 1629, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;43~art2 · fonte del testo