Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008. 115 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla presente legge sono assorbiti i posti in temporaneo soprannumero di cui al decreto-legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, e all'art. 2, secondo comma, della legge 11 luglio 1956, n. 699. Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 105; il secondo comma dell'art. 1 della legge 3 ottobre 1951, n. 1126; l'art. 4 della legge 11 luglio 1956, n. 699 e il terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni che stabiliscono determinati contingenti per le specialita' del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-07;43~art4 · fonte del testo