Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla presente legge sono assorbiti i posti in temporaneo soprannumero di cui al decreto-legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, e all'art. 2, secondo comma, della legge 11 luglio 1956, n. 699. Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 105; il secondo comma dell'art. 1 della legge 3 ottobre 1951, n. 1126; l'art. 4 della legge 11 luglio 1956, n. 699 e il terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni che stabiliscono determinati contingenti per le specialita' del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-07;43~art4 · fonte del testo