Ruoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le unita' di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che risultino in eccedenza rispetto ai contingenti stabiliti nella presente legge; saranno riassorbite con le prime successive vacanze.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008
