Salvo quanto e' disposto dagli articoli 4 e 5, i cancellieri giudiziari militari, in attivita' di servizio al momento della entrata in vigore della presente legge, sono collocati nel nuovo ruolo, con la rispettiva anzianita' e con il grado gerarchico e la qualifica corrispondenti al grado gerarchico da essi attualmente rivestito, salvo a essere scrutinati per l'eventuale avanzamento, ai sensi delle disposizioni che regolano le promozioni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-03-24;319~art6 · fonte del testo