[1]Con successivo Regio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le norme per il coordinamento della presente legge con il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, e successive modificazioni, relativamente ai gradi e al numero degli ufficiali appartenenti alla categoria cancellieri del ruolo ordinario del Corpo della giustizia militare.

[2]Tabella riguardante il ruolo organico dei cancellieri giudiziari militari.

[3](gruppo B) Grado Numero gerarchico Qualifica dei posti 6° Cancelliere capo del Tribunale Supremo militare 1 7° Cancelliere capo di Tribunale milltare di 1ª classe 3 8° Cancelliere capo di Tribunale militare di 2ª classe 13 9° Cancelliere di Tribunale militare di 1ª classe 16

[4]10° Cancelliere di Tribunale militare | di 2ª classe 11° Cancelliere di Tribunale militare > 33 di 3ª classe | Volontario di cancelleria (a) Totale 66

[5](a) Il loro numero non puo' essere superiore a quello delle vacanze nel ruolo.

[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[7]Data a Roma, addi' 24 marzo 1942-XX

[8]VITTORIO EMANUELE

[9]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL

[10]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-03-24;319~art7 · fonte del testo