Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari di cui all'art. 105 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono istituiti, in ciascuna provincia, speciali ruoli transitori degli insegnanti nelle scuole elementari, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il numero dei posti di ciascun ruolo provinciale e' stabilito in base al numero delle classi funzionanti con propri insegnanti alla data del 1° ottobre 1955.

Testo vigente dal 4 giugno 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;535~art1 · fonte del testo