Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' per le violazioni indicate negli articoli successivi. Le pene pecuniarie per le violazioni richiamate nel comma precedente sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, se richiesti dagli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarita' o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
Testo vigente dal 27 dicembre 1980
