Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. 241 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La prevenzione e l'accertamento delle contravvenzioni alla presente legge spettano agli ufficiali ed agenti di polizia, giudiziaria, nonche' ai funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione muniti di apposito documento di riconoscimento. Una copia del verbale di accertamento dovra' essere in ogni caso trasmessa al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - nonche' alla questura della Provincia nella quale ha sede l'impresa. Al fine di controllare l'esecuzione degli obblighi imposti alle imprese dagli articoli 5, 6, 11 e 18 del Regolamento n. 11, indicato nel precedente articolo 1, i predetti funzionari ed agenti hanno facolta' di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e nei veicoli o natanti delle imprese, esigere chiarimenti e notizie. Essi assistono, se del caso, i mandatari della Commissione della Comunita' economica europea nell'esercizio dei poteri a questi riconosciuti dal citato Regolamento, prestando ad essi l'aiuto necessario. Nel caso in cui il vettore si opponga ai controlli di cui al presente articolo ed a quelli effettuati dai mandatari della Commissione in base all'articolo 14 del Regolamento n. 11 sopra indicato, il Pretore puo' disporre il libero accesso agli impianti e sui veicoli dell'impresa con l'assistenza della forza pubblica. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui al precedente capoverso e punito con l'ammenda da lire 75.000 a lire 200.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-05-21;581~art3 · fonte del testo