Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. 85 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I vettori, gli armatori, i commissari e gli intermediari di trasporto, nonche' coloro che effettuano direttamente prestazioni accessorie di trasporto, i quali non forniscono, nel termine che verra' ad essi prescritto, le informazioni di cui agli articoli 11 e 13 del Regolamento n. 11 indicato nel precedente articolo, che venissero loro richieste dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - ovvero forniscono informazioni false, sono puniti con l'ammenda da lire 75.000 e lire 200.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-05-21;581~art2 · fonte del testo