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[1]Lesione del prestigio di razza.
[2]Agli effetti della presente legge s'intende lesivo del prestigio di razza l'atto commesso dal cittadino abusando della sua qualita' di appartenente alla razza italiana o venendo meno ai doveri che da tale appartenenza gli derivano di fronte ai nativi, cosi' da sminuire nel loro concetto la figura morale dell'italiano.
[3]Agli effetti della stessa legge s'intende lesivo del prestigio della razza italiana l'atto del nativo diretto ad offendere il cittadino nella sua qualita' di appartenente alla razza italiana, o comunque, in odio alla razza italiana.
Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
