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Il cittadino che, nei territori dell'Africa Italiana, senza autorizzazione scritta, generale o speciale, del Governatore, accetti da nativo lavoro a carattere continuativo od impiego, ovvero svolga a favore dello stesso prestazione d'opera di carattere manuale, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1004~art13 · fonte del testo