Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana
Art. 13 — Lavoro od impiego e prestazione d'opera manuale
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Il cittadino che, nei territori dell'Africa Italiana, senza autorizzazione scritta, generale o speciale, del Governatore, accetti da nativo lavoro a carattere continuativo od impiego, ovvero svolga a favore dello stesso prestazione d'opera di carattere manuale, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
