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[1]Il cittadino che commetta un reato in concorso con nativo dell'Africa Italiana e' punito con la pena stabilita per il reato stesso, aumentata fino ad un terzo.

[2]Se trattasi di delitto contro la personalita' dello Stato previsto dal libro II, titolo I del Codice penale, la pena e' aumentata fino alla meta'.

[3]Qualora la pena prevista per i casi contemplati nei due commi precedenti sia l'ergastolo, essa e' aggravata con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.

Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1004~art5 · fonte del testo