Art. 5 — Concorso in reati
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[1]Il cittadino che commetta un reato in concorso con nativo dell'Africa Italiana e' punito con la pena stabilita per il reato stesso, aumentata fino ad un terzo.
[2]Se trattasi di delitto contro la personalita' dello Stato previsto dal libro II, titolo I del Codice penale, la pena e' aumentata fino alla meta'.
[3]Qualora la pena prevista per i casi contemplati nei due commi precedenti sia l'ergastolo, essa e' aggravata con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.
Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
