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[1]Abuso di credulita' di nativo.
[2]Il cittadino che per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, con danno di nativo dell'Africa Italiana, abusa della credulita' o del diverso grado di intelligenza e di conoscenza di lui, e' punito con la pena prevista per il reato commesso, aumentata da un sesto, ad un terzo.
Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
