Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per:

  • a)ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalita' dei tagli;
  • b)ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;
  • c)ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;
  • d)ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

Testo vigente dal 27 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-09;950~art2 · fonte del testo