Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2500 e massima di lire 5000. 1 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 marzo 1975, n. 47

1

La L. 1 marzo 1975, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a L. 20.000 e nel massimo a L. 200.000."

L. 4 agosto 1984, n. 424

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La L. 4 agosto 1984, n. 424, nel modificare l'art. 11 della L. 1 marzo 1975, n. 47, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono altresi' quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1 marzo 1975, n. 47".

Testo vigente dal 9 agosto 1984

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 agosto 1984

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1975 al 9 agosto 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 agosto 1984, n. 424

    La L. 4 agosto 1984, n. 424, nel modificare l'art. 11 della L. 1 marzo 1975, n. 47, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono altresi' quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1 marzo 1975, n. 47".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-09;950~art3 · fonte del testo