Art. 31 — Sanzioni amministrative
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a)sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
- b)sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 400.000 a lire 2.400.000;
- c)sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- d)sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione e' da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto e' commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
- e)sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- f)sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- g)sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 400.000 a lire 2.400.000;
- h)sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- i)sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
- l)sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
- m)sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione e' applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
- m-bis)sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attivita' di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attivita', detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 150 a euro 500)). ((In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione e' da euro 300 a euro 1.000)) Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:
- a)zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- b)zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
- c)zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere ((una diversa attivita' di tiro)). (( Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non e' considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili. 1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per 'attivita' di tiro' si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia)) Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 15 novembre 2024
