Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

  • a)sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
  • b)sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 400.000 a lire 2.400.000;
  • c)sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;
  • d)sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione e' da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto e' commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
  • e)sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;
  • f)sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;
  • g)sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 400.000 a lire 2.400.000;
  • h)sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;
  • i)sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
  • l)sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
  • m)sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione e' applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
  • m-bis)sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attivita' di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attivita', detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 150 a euro 500)). ((In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione e' da euro 300 a euro 1.000)) Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:
  • a)zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  • b)zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
  • c)zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere ((una diversa attivita' di tiro)). (( Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non e' considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili. 1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per 'attivita' di tiro' si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia)) Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 15 novembre 2024

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 25/1995

    Questione inammissibile
    19 gennaio 1995

    Secondo i principi già affermati in ordine ad analoghe questioni, rimane preclusa alla Corte, in forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., una pronunzia dalla quale possa derivare, così come, nel caso, mira ad ottenere il giudice 'a quò, la creazione di una nuova fattispecie penale e, del resto, la caccia rappresenta un settore dell'ordinamento, regolato organicamente da una disciplina speciale, nel cui ambito l'identificazione delle fattispecie da sanzionare, del tipo di sanzione da applicare e della graduazione delle sanzioni stesse, spetta alla discrezionalità del legislatore. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, l. 11 febbraio 1992, n. 157, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42, Cost.). - O. nn. 146/1993 e 215/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 42 cost. · Art. 624 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 146/1993

    Questione inammissibile
    6 aprile 1993

    Manifesta inammissibilità delle questioni in quanto: a) è preclusa alla Corte costituzionale, in forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., una pronuncia dalla quale possa derivare la creazione - esclusivamente riservata al legislatore - di una nuova fattispecie penale; b) l'eventuale pronuncia di accoglimento della questione risulterebbe in ogni caso irrilevante nel giudizio ' a quò in virtù del principio di applicazione dela legge penale più favorevole. - S. nn. 108/1981 e 42/1977.

    Art. 3 cost. · Art. 624 c.p. · Art. 625 c.p. · Art. 626 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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