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Quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo precedente, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per la infrazione ed in conformita' ingiunge all'obbligato di pagare all'Ufficio del registro la somma medesima entro 30 giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, puo' ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui e' stata accertata l'infrazione.
Testo in vigore dal 27 ottobre 1967 al 15 dicembre 1981
