Articolo abrogato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Abrogato dal 15 dicembre 1981
Articolo abrogato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Abrogato dal 15 dicembre 1981
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1967 al 15 dicembre 1981. 92 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le violazioni di cui agli articoli precedenti quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente. Se non puo' farsi luogo alla contestazione immediata, l'accertamento dell'infrazione deve essere notificato entro 30 giorni all'interessato. La mancata notifica produce l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta. Il trasgressore e' ammesso a pagare presso l'Ufficio del registro della sede dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste con effetto liberatorio una somma pari al minimo della sanzione prevista. Il personale di sorveglianza forestale che accerta le infrazioni deve trasmettere copia del verbale al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-10-09;950~art4 · fonte del testo