Art. 6
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Se la violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non e' determinato da colpa. Non e' punibile l'autore della violazione quando essa e' determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonche' da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non e' stato eseguito per fatto denunciato all'autorita' giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
Testo vigente dal 8 gennaio 1998 al 16 luglio 1998 · versione 0 su Normattiva