L'applicazione delle pene pecuniarie di cui al precedente articolo e' devoluta al Ministro per il tesoro con la procedura di cui all'art. 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, anche per quanto riguarda l'eventuale reclamo da parte degli interessati.
Testo vigente dal 26 luglio 1952
