Art. 150

[1]Applicazione delle pene pecuniarie

[2]La procedura di applicazione delle pene pecuniarie, anche per le infrazioni relative ad entrate di enti diversi dallo Stato, e' regolata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4. L'importo delle pene riscosse e' devoluto in ogni caso allo Stato. Il ricorso in via gerarchica al Ministro per le finanze e' ammesso soltanto se l'importo della pena pecuniaria applicata non e' inferiore a lire venticinquemila. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

6

Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art150 · fonte su Normattiva