Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento ed attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio dell'ONMI, e' trasferito al patrimonio delle province e dei comuni dove i beni sono ubicati, in corrispondenza dell'attribuzione di funzioni di cui ai precedenti articoli. La sede centrale e' trasferita allo Stato. L'individuazione dei beni trasferiti con la presente legge ha luogo mediante appositi verbali da redigere contestualmente tra l'ufficio del Ministero del tesoro, indicato nel secondo comma dell'articolo 1, ed il rappresentante legale dell'ente destinatario. L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, unitamente al verbale sopraddetto, trasmette entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a ciascun ente destinatario e all'amministrazione dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unita' immobiliare esistente. Nello stesso termine trasmette, altresi', gli elenchi degli immobili trasferiti a ciascun ente ai conservatori dei registri immobiliari e agli uffici tecnici erariali competenti per territorio i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie. I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto o rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 311/1993

    Questione inammissibile
    9 luglio 1993

    Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia), e 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt. 2, 3 e 4) del regolamento del trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI, approvato co…

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 9 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia · Art. 2 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia

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  • Ordinanza n. 128/1991

    Questione infondata
    26 marzo 1991

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della C…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 9 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia · Art. 5 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 405/1990

    Questione infondata
    31 luglio 1990

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 9 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia · Art. 5 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-12-23;698~art5 · fonte su Normattiva