Il Consiglio di amministrazione e' nominato per un triennio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed e' composto:
- a)dal direttore della Scuola, che lo presiede;
- b)da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
- c)da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione o equiparata;
- d)da due esperti la cui opera si ritenga particolarmente utile per le finalita' della Scuola.
Testo vigente dal 16 giugno 1967
