Il Consiglio di amministrazione e' nominato per un triennio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed e' composto:

  • a)dal direttore della Scuola, che lo presiede;
  • b)da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
  • c)da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione o equiparata;
  • d)da due esperti la cui opera si ritenga particolarmente utile per le finalita' della Scuola.

Testo vigente dal 16 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;394~art4 · fonte del testo