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Con regolamento organico, deliberato dal Consiglio di amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, sara' stabilita la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della Scuola, nonche' la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del personale medesimo. Indipendentemente da tale dotazione organica della Scuola, il direttore potra' richiedere il comando temporaneo, per particolari incarichi presso la Scuola stessa, di non piu' di tre dipendenti di ruolo dell'Amministrazione della pubblica istruzione. Il comando, che puo' avere la durata di tre anni e puo' essere riconfermato, sara' disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro. Nel decreto di comando sara' fissata l'indennita' da corrispondere per il servizio all'estero.

Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 5 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;394~art8 · fonte del testo