Semplificazione delle procedure catastali

Art. 11 — Accesso alle proprietà immobiliari per le verificazioni

L'articolo 40 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e' modificato come segue: "I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da iscrivere nel catasto, e i componenti delle commissioni censuarie, purche' muniti di speciali tessere, hanno diritto di accedere alle proprieta' immobiliari per gli accertamenti del caso. Chiunque fara' opposizione sara' soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000".

Testo vigente dal 20 ottobre 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-10-01;679~art11 · fonte del testo