Semplificazione delle procedure catastali

Art. 15 — Esecuzione in appalto di lavori per la conservazione dei catasti

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L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a concedere in appalto lavori di campagna e di tavolo, di facile sorveglianza e verificazione, per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano.

Testo in vigore dal 20 ottobre 1969 al 22 aprile 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-01;679~art15 · fonte del testo