Semplificazione delle procedure catastali
Art. 15 — Esecuzione in appalto di lavori per la conservazione dei catasti
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L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a concedere in appalto lavori di campagna e di tavolo, di facile sorveglianza e verificazione, per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano.
Testo in vigore dal 20 ottobre 1969 al 22 aprile 1982
