Semplificazione delle procedure catastali

Art. 16 — Istruzioni per l'attuazione della presente legge e abolizione delle norme in contrasto con essa

Le istruzioni ministeriali per l'attuazione della presente legge saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la formazione e la conservazione del catasto terreni e di quello edilizio urbano in contrasto con le norme della presente legge devono considerarsi abrogate.

Testo vigente dal 20 ottobre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-01;679~art16 · fonte su Normattiva