Art. 16 — Istruzioni per l'attuazione della presente legge e abolizione delle norme in contrasto con essa
Le istruzioni ministeriali per l'attuazione della presente legge saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la formazione e la conservazione del catasto terreni e di quello edilizio urbano in contrasto con le norme della presente legge devono considerarsi abrogate.
Testo vigente dal 20 ottobre 1969
