Semplificazione delle procedure catastali

Art. 14 — Prestazioni straordinarie a cottimo per la conservazione dei catasti

Per le esigenze relative ai lavori necessari per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a corrispondere compensi mensili per il lavoro straordinario, reso con il sistema del cottimo, entro i limiti eccezionali di orario e di spesa previsti dall'articolo 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Testo vigente dal 20 ottobre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-01;679~art14 · fonte su Normattiva